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Servizi erogati

In questa sezione vengono tenute aggiornate le informazioni e i dati riguardanti gli obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 - Artt. 10, 32, 41 - come modificato dal D.Lgs. 97/2016

Ultimo aggiornamento: 30 gennaio 2026, 18:25

  • Carta dei servizi e standard di qualità
    Art. 32, c. 1 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
    1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
  • Class action
    Alla data dell’ultimo aggiornamento non risultano proposte nei confronti dell’Ufficio d’Ambito di Lodi azioni collettive come individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 198/2009. Di conseguenza non esistono dati relativi a sentenze di definizione del giudizio né a misure adottate in ottemperanza alle sentenza.
  • Costi contabilizzati
    Art. 32, c. 2, lett. a, Art. 10, c. 5 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
    2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
    a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
    Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
    5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.
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  • Liste di attesa
    Art. 41, c. 6 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale
    6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
    L’Ufficio d’Ambito di Lodi non eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario provinciale.
  • Servizi in rete
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